Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30906 - pubb. 26/03/2024

Tribunale di Brescia – Nuovo procedimento per convalida di sfratto e applicabilità ai contratti di comodato senza determinazione di durata

Tribunale Brescia, 18 Marzo 2024. Est. Cocchia.


Nuovo procedimento per convalida di sfratto ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Contratto di comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 Codice Civile



Il procedimento di convalida di licenza o sfratto per finita locazione ex art. 657 c.p.c., è esperibile, a seguito delle innovazioni introdotte dal D.lvo n.149/2022, anche nei confronti del comodatario di beni immobili, ma la novella legislativa null’altro stabilisce in proposito, rimettendo all’evoluzione giurisprudenziale la soluzione di ogni questione interpretativa ed ermeneutica.


Anche se la riforma legislativa si è limitata all’inserimento della parola “comodato” all’interno dell’art. 657 c.p.c. per la convalida dello sfratto per finita locazione, non vi è alcuna ratio legis logica nel limitare la portata della riforma solo ai contratti di comodato con indicazione del termine di scadenza, sfavorendo, in modo incomprensibile i contratti di comodato precario, ad nutum, senza la previsione di alcun termine di scadenza. Anche dal punto di vista esegetico, appare evidente che il legislatore ha inserito la parola “comodato” in modo generico, senza alcuna limitazione, mentre ove si volesse interpretare in modo restrittivo tale riforma, ben avrebbe potuto il legislatore inserire la locuzione comodato con termine di scadenza. Pertanto, interpretando il testo integrato dell’art. 657 c.p.c. in virtù dell’antico brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, si ritiene ammissibile lo speciale procedimento in esame anche nell’ipotesi di comodato senza l’indicazione di un termine di scadenza. (Alessandro Salamon e Lorenzo Pasquali) (riproduzione riservata)



Segnalazione degli Avv.ti Alessandro Salamon e Lorenzo Pasquali


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